mercoledì 12 marzo 2014

Il Permesso di soggiorno per motivi familiari

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è regolato dall’articolo 30 del Testo Unico sull’immigrazione (286/98)
Può essere rilasciato a:
 I familiari del cittadino extracomunitario che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o l’ingresso di familiari al seguito con un cittadino straniero residente in Italia (ai familiari dei extraUE di cittadini italiani o comunitari sarà invece rilasciata una carta di Soggiorno);
 
Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno da almeno un anno che contrae matrimonio con cittadino straniero regolarmente soggiornante;
 Allo straniero regolarmente soggiornante familiare di un cittadino straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare entro un anno dalla scadenza del suo titolo (In caso di rilascio in favore del familiare di soggetto titolare dello status di rifugiato si prescinde dal possesso di un regolare titolo di soggiorno); 
 Al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano, anche se, anche se lo straniero è irregolare;
 Al parente entro il secondo grado di cittadino italiano (pds per motivi familiari ex art 19, 286/98 - ex art 28, 394/99)
Durata
Il permesso per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare a cui è correlato ed è rinnovabile insieme a quest’ultimo.
Lavoro
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per lo svolgimento di lavoro subordinato non sarà necessaria la sottoscrizione del contratto di soggiorno (Circolare del 25 ottobre 2005. Qualora l’interessato lo richieda può essere convertito in permesso per motivi di lavoro se sussistono i requisiti per il rilascio dello stesso.
Primo rilascio
Dopo l’ingresso in seguito a ricongiungimento familiare o di familiare al seguito l’interessato dovrà recarsi presso lo Sportello Unico al quale è stata inoltrata la domanda di nulla osta che, dopo aver accertato la regolarità del visto, consegnerà un modulo precompilato per la richiesta del permesso di soggiorno da inoltrare con apposita busta attraverso gli Sportelli Postali abilitati al Centro Servizi Aministrativi di Roma (in base al Protocollo tra Poste Italiane e Ministero dell’Interno in vigore dall’11 dicembre 2006).

Saranno necessari:
 marca da bollo da euro 16,00; 
 ricevuta del versamento di euro 27,50 per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato elettronico; 
 pagamento di euro 30,00 allo sportello postale per le spese di spedizione;
 il pagamento di un contribito di euro 100,00 per i permessi di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni, di euro 80,00 per i permessi di durata superiore ai tre mesi ed inferiore o pari ad un anno. (dal 30 gennaio 2012). 
Sono esclusi i figli minori (art 29, com 1, lett b);

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