Il Permesso di soggiorno per motivi familiari
Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è regolato
dall’articolo 30 del Testo Unico sull’immigrazione (286/98)
Può essere rilasciato a:
I familiari del cittadino
extracomunitario che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare o l’ingresso di familiari al seguito con un
cittadino straniero residente in Italia (ai familiari dei extraUE di cittadini
italiani o comunitari sarà invece rilasciata una carta di Soggiorno);
Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno da
almeno un anno che contrae matrimonio con cittadino straniero regolarmente
soggiornante;
Allo straniero regolarmente
soggiornante familiare di un cittadino straniero in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento familiare entro un
anno dalla scadenza del suo titolo (In caso di rilascio in favore del familiare
di soggetto titolare dello status di rifugiato si prescinde dal possesso di un
regolare titolo di soggiorno);
Al genitore straniero, anche
naturale, di minore italiano, anche se, anche se lo straniero è irregolare;
Al parente entro il secondo grado
di cittadino italiano (pds per motivi
familiari ex art 19, 286/98 - ex art 28, 394/99)
Durata
Il permesso per motivi familiari ha la stessa
durata del permesso di soggiorno del familiare a cui è
correlato ed è rinnovabile insieme a quest’ultimo.
Lavoro
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente di
svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per lo svolgimento di lavoro
subordinato non sarà necessaria la sottoscrizione del contratto di soggiorno (Circolare del 25
ottobre 2005. Qualora l’interessato lo richieda può essere
convertito in permesso per motivi di lavoro se sussistono i requisiti per il
rilascio dello stesso.
Primo rilascio
Dopo l’ingresso in seguito a ricongiungimento
familiare o di familiare al seguito l’interessato dovrà recarsi
presso lo Sportello Unico al quale è stata inoltrata la domanda di nulla osta
che, dopo aver accertato la regolarità del visto, consegnerà un modulo
precompilato per la richiesta del permesso di soggiorno da inoltrare con
apposita busta attraverso gli Sportelli Postali abilitati al Centro Servizi
Aministrativi di Roma (in base al Protocollo tra Poste Italiane e Ministero
dell’Interno in vigore dall’11 dicembre 2006).
Saranno necessari:
marca da bollo da euro 16,00;
ricevuta del versamento di
euro 27,50 per il rilascio dei titoli di soggiorno in formato
elettronico;
pagamento di euro 30,00 allo
sportello postale per le spese di spedizione;
il pagamento di un
contribito di euro 100,00 per i permessi di durata superiore ad un anno e inferiore
o pari a due anni, di euro 80,00 per i permessi di durata superiore ai tre mesi ed
inferiore o pari ad un anno. (dal 30 gennaio 2012).
Sono esclusi i figli
minori (art 29, com 1, lett b);
0 commenti:
Posta un commento